Art. 3.
(Procedure).

      1. Le opere abusive di cui all'articolo 1 sono acquisite di diritto al patrimonio dello Stato, ovvero, nel caso di presenza di vincoli di tutela a favore dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, unitamente all'area sulla quale sono state realizzate. In caso di presenza di piú vincoli, l'acquisizione è effettuata a favore dell'amministrazione comunale. L'acquisizione dell'area puó essere estesa fino al limite di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita. L'acquisizione ha effetto, se non sono realizzati la demolizione e il ripristino dei luoghi da parte del responsabile dell'abuso, nel termine di tre mesi dalla notificazione dell'ingiunzione ad opera del dirigente o del responsabile. L'accertamento dell'inottemperanza alla predetta ingiunzione, emessa ai sensi del testo unico costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione, a titolo gratuito, nei registri immobiliari, del trasferimento della proprietà a favore dell'amministrazione competente.
      2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono notificati anche al proprietario, nel caso in cui il responsabile dell'abuso sia il detentore o il possessore del bene sul quale l'abuso stesso è stato realizzato.

 

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      3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il segretario comunale trasmette al prefetto, informandone il presidente della giunta regionale, l'elenco delle opere di cui all'articolo 1 non sanabili, per le cui demolizioni è stato esperito il procedimento previsto dall'articolo 31 del testo unico, come da ultimo sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera d), della presente legge, e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 1 del presente articolo. Il segretario comunale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al prefetto, informandone il presidente della giunta regionale, l'elenco delle opere per le quali non è stata definita la procedura repressiva, prevista dal citato articolo 31 del testo unico. Decorso inutilmente il predetto termine di sei mesi, il prefetto si sostituisce all'amministrazione comunale ai fini degli adempimenti previsti dal citato articolo 31 del testo unico. Qualora il segretario comunale non ottemperi nel termine previsto agli adempimenti di trasmissione degli elenchi al prefetto, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta che provvede alla trasmissione nei successivi due mesi. Nel medesimo termine di due mesi le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire, nelle ipotesi previste al comma 1. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo del proprietario e dell'eventuale occupante dell'immobile abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile, anche ai fini di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. È escluso dall'applicazione delle procedure di cui al presente comma l'elenco di cui al comma  4.
      4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente dell'ente locale redige l'elenco delle istanze di sanatoria presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
 

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successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, e del testo unico, relative ad opere abusive riguardanti aree e immobili soggetti ai vincoli stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il cui procedimento non sia ancora concluso e lo trasmette al presidente della giunta regionale. Entro i successivi sei mesi l'amministrazione comunale provvede ad istruire le istanze pervenute, acquisendo la documentazione necessaria per il rilascio o il diniego della autorizzazione o concessione edilizia in sanatoria. Il rilascio della concessione o della autorizzazione è subordinato all'espressione del parere prescritto dall'articolo 32, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni. Per i beni e le aree tutelati ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, il predetto parere è reso secondo la procedura prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di inattività dell'amministrazione locale, il presidente della giunta regionale, previa diffida, nomina un commissario ad acta per gli adempimenti previsti nel presente comma. I pareri negativi, emessi ai sensi del citato articolo 32 della legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, sulle istanze di sanatoria, ovvero gli annullamenti dei pareri positivi da parte dei competenti organi ministeriali, con esclusione dei provvedimenti di silenzio-rifiuto, sono trasmessi dal segretario comunale al prefetto ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, entro due mesi dalla loro emissione.
      5. Sono fatte salve, per quanto attiene al demanio marittimo, le disposizioni di cui all'articolo 29 del codice della navigazione. Nelle aree protette nazionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,
 

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commi 1, 2 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, relativamente alle opere abusive realizzate dopo il 1o gennaio 1994. Si applicano le medesime disposizioni della citata legge n. 426 del 1998, e successive modificazioni, anche relativamente agli abusi realizzati nelle aree naturali protette prima del 1o gennaio 1994 qualora il prefetto competente non provveda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a porre in essere gli adempimenti previsti dal presente articolo e dagli articoli 4 e 5.